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Il sito è a cura del prof. Bernardo Croci, attualmente insegnante di filosofia presso il Liceo delle Scienze Umane Galilei di Firenze.

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LA CONVENZIONE ONU SUI DIRITTI DELLE PERSONE CON DISABILITA’

 

Il 3 maggio 2008 è entrata in vigore la

“CONVENZIONE ONU SUI DIRITTI DELLE PERSONE CON DISABILITÀ”

(approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 13 dicembre 2006 e firmata dall’Italia il 30 marzo 2007)

Essa rappresenta l’espressione più elevata della TUTELA e della PROMOZIONE dei DIRITTI delle persone con disabilità e segna il culmine di un processo di INCLUSIONE iniziato nella seconda metà del Novecento.

 

L’ORGANIZZAZIONE MONDIALE DELLA SANITA’ E L’ICF (CLASSIFICAZIONE INTERNAZIONALE DEL FUNZIONAMENTO DELLA DISABILITÀ E DELLA SALUTE)

L'ICF è un sistema di classificazione per la valutazione delle condizioni di salute, delle conseguenze di tali condizioni e dei fattori ad esse correlati. è uno strumento scientifico e statistico applicabile a chiunque indipendentemente dal suo stato, sesso età razza, o qualsiasi altro fattore.
la prima parte considera il funzionamento e la disabilità della persone e considera due aspetti quello organico-funzionale  cioè le strutture e le funzioni corporee o mentali, e quello che riguarda l'attività, come ad es. l'esecuzione di un compito o di un'azione da parte di un individuo, e la partecipazione, come il coinvolgimento in una situazione di vita.
la seconda parte considera i fattori contestuali ossia l'intero retroterra della vita di un individuo. A sua volta questa comprende i fattori ambientali cioè l'ambiente fisico, sociale degli atteggiamenti delle persone le politiche sociali, e i fattori personali com'è il sesso, l'etnia, l'età, l'istruzione e lo stile di vita.

La disabilità deriva da una complessa relazione tra la condizione di salute di un individuo, i fattori personali ai fattori ambientali.
L'assistenza medica è sufficiente se non si attivano le modifiche ambientali necessarie per la piena partecipazione delle persone con disabilità a tutte le aree della vita sociale.

 

La Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità tiene conto della più recente teorizzazione dell’handicap e della disabilità nel Documento ICF dell’OMS: INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF FUNCTIONING, di cui nel 2007 è uscita la versione CY per l’INFANZIA e l’ADOLESCENZA.

L’OMS punta il dito su parole chiave quali “PARTECIPAZIONE” sociale e “FUNZIONAMENTO” di individui con situazioni di salute particolare.

Viene ribadito che i soggetti che presentano menomazioni, deficit o condizioni di salute particolari possono versare in condizione di disabilità se i FATTORI AMBIENTALI E/O LE CIRCOSTANZE in cui vive l’individuo non vengono adeguatamente seguiti, monitorati e resi accoglienti nei confronti del “BISOGNO EDUCATIVO SPECIALE”  https://cdn.cosedicasa.com/wp-content/uploads/2018/05/Barriere-architettoniche.jpg

Tali enunciazioni mostrano come la disabilità non venga a coincidere con il soggetto che ne è portatore, ma con la possibilità di PARTECIPAZIONE e di INTEGRAZIONE del soggetto stesso nell’ambiente di riferimento.

 L’accento viene quindi ulteriormente posto sulla VALENZA SOCIALE DELLA DISABILITÀ e sul contributo che l’AMBIENTE fornisce alla messa in opera dell’INCLUSIONE.

Viene operato in verità un rovesciamento di prospettiva, dalla disamina della PATOLOGIA alla disamina delle CONDIZIONI DELLA SALUTE.

Mentre in passato veniva ipotizzata una relazione lineare tra lo stato di malattia e le condizioni di memomazione, disabilità e handicap, il nuovo documento dell’OMS presuppone che una relazione causale tra questi elementi non sia sempre sostenibile, bensì che gli SPECIAL NEEDS siano l’espressione di una INTERAZIONE COMPLESSA CHE INCLUDE VARIABILI DI TIPO CONTESTUALE E AMBIENTALE.

 

La menomazione: è definita come qualsiasi perdita o anomalia temporanea o permanete a carico di strutture o funzioni psicologiche, fisiologiche o anatomiche (un esempio temporaneo può essere una frattura di un arto, una permanente la perdita della vista)

 

La disabilità: è definita come qualsiasi restrizione o carenza (conseguente ad una menomazione) a svolgere un’attività nel modo o nei limiti ritenuti normali per un essere umano (un esempio in riferimento a quanto detto in precedenza è rappresentato dalla difficoltà a salire le scale o a muoversi autonomamente)

 

L’handicap: è definito come la condizione di svantaggio conseguenza ad una menomazione o a una disabilità, che in un certo soggetto limita o impedisce l’adempimento di un ruolo normale in relazione all’età, al sesso e ai fattori socio culturali (un esempio in coerenza con quanto esposto è per esempio la possibilità di andare a fare la spesa autonomamente)

  

 

LA VALENZA BIOPSICOSOCIALE DELLA DISABILITA’ NELLA CONVENZIONE ONU

 

Anche la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità nel suo PREAMBOLO identifica la DISABILITÀ come il risultato dell’interazione tra le PERSONE CON MENOMAZIONE e le BARRIERE COMPORTAMENTALI E AMBIENTALI che impediscono la loro piena ed effettiva PARTECIPAZIONE alla società sulla base di uguaglianza con altri. https://moveability.org/wp-content/uploads/2016/07/barriere.jpg

Essa assume la stessa PROSPETTIVA INCLUSIVA dell’ICF in quanto riconosce l’alto valore di CONTESTI FORMATIVI COMUNI, chiamando gli stati parti alla realizzazione per le persone con disabilità del diritto ad un’istruzione primaria e secondaria INTEGRATA, di qualità e libera, sulla base di eguaglianza con gli altri, all’interno delle comunità in cui i soggetti vivono (art. 24, comma 2).

 

PRIMA DEL 2008

 

Già nel 1971 fu emanata la “Dichiarazione dei diritti delle persone con ritardo mentale” e nel 1975 la “Dichiarazione dei diritti delle persone disabili”.

Queste esprimevano per le persone disabili gli STESSI DIRITTI di tutti gli altri esseri umani e sottolineavano il diritto di tali persone ad essere messe in condizione di sviluppare le proprie ABILITÀ ed il proprio POTENZIALE.

In esse era riconosciuto il diritto a trattamenti DIFFERENZIATI relativi alla condizione di disabilità.

Tali Dichiarazioni hanno avuto un valore puramente PROGRAMMATICO e, se fossero state applicate dagli Stati, avrebbero condotto ad un MIGLIORAMENTO DELLA VITA dei disabili e alla possibilità di comparare la loro situazione nella varie aree mondiali, rendendole più OMOGENEE.

Tuttavia il carattere NON VINCOLANTE delle due Dichiarazioni, le crisi economiche e le guerre che si sono succedute nelle varie parti del pianeta, hanno fatto sì che solo pochi stati assumessero come prioritaria nell’ambito delle loro politiche la SITUAZIONE DEI DISABILI.

Accanto all’opera giuridica e politica l’ONU ha affiancato quella di SENSIBILIZZAZIONE per far maturare una corretta CULTURA DELLA DISABILITA’, attuata mediante:

-La proclamazione dell’ANNO INTERNAZIONALE DELLE PERSONE DISABILI, 1981

-La proclamazione del DECENNIO DELLE PERSONE DISABILI, 1983-1992.

-Il PROGRAMMA MONDIALE DI AZIONE CONCERNENTE I DISABILI teso a dare CONCRETA attuazione al principio della piena partecipazione ed uguaglianza. In tale programma si insiste sulla prevenzione, sulla riabilitazione, sulla parità di opportunità per tutti i tipi di disabilità, su basi non SOLTANTO GIURIDICHE, MA CONCRETE in ogni settore della vita sociale. Si forniscono indicazioni agli stati per realizzare i principi assunti a fondamento.

Una preoccupazione ricorrente dell’ONU è rappresentata dalla maggiore attenzione alle condizioni dei disabili nei PAESI IN VIA DI SVILUPPO, così come è ricorrente il monito ai paesi ricchi di finalizzare una parte dei loro aiuti ed investimenti al miglioramento delle condizioni di vita dei disabili nei paesi poveri. Ciò ha portato all’emanazione delle “REGOLE STANDARD PER LA DISABILITÀ” nel 1993

 

LA CONVENZIONE ONU SUI DIRITTI DEL FANCIULLO

 

La Convenzione ONU sui diritti del fanciullo, approvata il 20 dicembre del 1989 e in vigore dall’anno successivo esprime per il bambino:

Il diritto all’uguaglianza e alla non discriminazione (art. 2)

Il diritto alla salute (art. 4), il diritto alla vita (art. 6)

Il diritto ad un nome (art. 7), ad una identità e ad una nazionalità (art. 8)

Il diritto ad esprimere la propria opinione nelle questioni che lo riguardano (art. 12)

Il diritto all’educazione (art. 28), il diritto al gioco (art. 31)

Il diritto di non essere trascurato o maltrattato (art. 34)

 

L’ONU E LA DISABILITA’ DOPO LA CONVENZIONE SUI DIRITTI DEL FANCIULLO

 

Il diritto ad una vita soddisfacente ANCHE SE FISICAMENTE O MENTALMENTE SVANTAGGIATO (art. 23).

I documenti successivi dell’ONU riguardo all’infanzia disabile si pongono IN CONTINUITÀ con l’articolo 23, ma aprono ad una prospettiva di INCLUSIONE. Mentre l’articolo 23 era centrato prevalentemente su INTERVENTI SPECIALI, le Regole standard del 1993 tengono conto non solo dei bisogni speciali, ma delle BARRIERE SOCIALI E CULTURALI DELLA SOCIETÀ.

La più recente Convenzione sui diritti delle persone con disabilità del 2008 rafforza ulteriormente i PRINCIPI DI INCLUSIONE e di MAINSTREAMING DEGLI INTERVENTI E DELLE POLITICHE dedicate ai bambini con disabilità.

 

LE REGOLE STANDARD

 

Facendo seguito alle raccomandazioni del Programma di azione mondiale relativo alle persone con disabilità, l'Assemblea generale dell'ONU ha adottato il 20.12.1993 (risoluzione 48/96) le REGOLE STANDARD PER L'UGUAGLIANZA DI OPPORTUNITÀ DELLE PERSONE CON DISABILITÀ. Esse divennero uno standard internazionale e sottolineavano che la condizione di disabilità è una questione di DIRITTI UMANI, che la violazione di questi diritti avviene in tutti i paesi del mondo, che queste violazioni si basano su pregiudizi vecchi che persistono nei sistemi amministrativi e giuridici di molti paesi.

  • Le REGOLE hanno introdotto un principio fondamentale, applicabile a qualsiasi processo di conseguimento di eguaglianza di trattamento: la pari opportunità.

 

I CONCETTI FONDAMENTALI DELLE REGOLE STANDARD

 

Nelle Regole Standard vengono sviluppati concetti validi per qualsiasi persona in qualsiasi società.

Quello di accesso : tutti devono avere accesso alle “differenti società e i diversi ambienti, così come i servizi, le attività, l'informazione e la documentazione”;

quello dell'uguaglianza dei diritti: “i bisogni di ognuno e di tutti gli individui sono di eguale importanza”, perciò “tutte le risorse vanno impegnate in modo tale da assicurare che ogni individuo abbia le stesse opportunità per partecipare”;

quello del trattamento non discriminatorio all’interno delle proprie comunità (“Le persone con disabilità hanno il diritto di rimanere all'interno delle loro comunità” e di “ricevere il sostegno di cui hanno il bisogno all'interno delle ordinarie strutture per l'educazione, la salute, l'impegno e i servizi sociali”).

L’ultimo è la parificazione di diritti e doveri (“Quando le persone con disabilità acquisiscono uguali diritti, dovrebbero anche avere uguali doveri.”).

 

LA CONVENZIONE ONU SUI DIRITTI DELLE PERSONE CON DISABILITA’

 

Rispetto all’articolo 23 della Convenzione sui diritti del fanciullo, che perseguiva DIRITTI SPECIALI sulla base della DIFFERENZA, nella Convenzione sui diritti delle persone con disabilità la CONDIZIONE DEL BAMBINO CON DISABILITÀ IN RELAZIONE AI DIRITTI È TRASVERSALE.

Vengono infatti richiamati molti principi della Convenzione sui diritti del fanciullo:

All’articolo 3, tra i Principi generali, il punto h esprime:

il rispetto dello SVILUPPO DELLE CAPACITÀ DEI MINORI CON DISABILITÀ e il rispetto del diritto dei minori con disabilità a PRESERVARE LA PROPRIA IDENTITÀ.

 

ARTICOLO 7. MINORI CON DISABILITA’

 Gli Stati Parti adottano ogni misura necessaria a garantire il pieno godimento di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali da parte dei minori con disabilità, su base di uguaglianza con gli altri minori. In tutte le azioni concernenti i minori con disabilità, il SUPERIORE INTERESSE DEL MINORE COSTITUISCE LA CONSIDERAZIONE PREMINENTE. Gli Stati Parti garantiscono ai minori con disabilità, su base di uguaglianza con gli altri minori, il diritto di esprimere liberamente le PROPRIE OPINIONI su tutte le questioni che li riguardano e le loro opinioni sono debitamente prese in considerazione, tenendo conto della loro età e grado di maturità, assicurando che sia fornita adeguata assistenza in relazione alla disabilità e all’età, allo scopo di realizzare tale diritto.

 

ARTICOLO 18
LIBERTÀ DI MOVIMENTO E CITTADINANZA

 I minori con disabilità devono essere registrati immediatamente dopo la nascita e hanno diritto sin dalla nascita a un NOME, AL DIRITTO DI ACQUISIRE UNA CITTADINANZA, E, PER QUANTO POSSIBILE, AL DIRITTO DI CONOSCERE I PROPRI GENITORI e di essere da questi allevati. https://www.uninformazione.com/wp-content/uploads/2017/01/Titolo-e-immagine-convegno-Servizi-sociali.jpg

 

 

ARTICOLO 23. RISPETTO DEL DOMICILIO E DELLA FAMIGLIA

http://www.comune.torino.it/pass/informadisabile/files/2017/11/Inclusione-sociale.jpg

 Gli Stati Parti devono garantire i diritti e le responsabilità delle persone con disabilità in materia di tutela, di curatela, di custodia e di adozione di minori o di simili istituti, ove tali istituti siano previsti dalla legislazione nazionale; in ogni caso l’interesse superiore del minore resta la considerazione preminente. Gli Stati Parti forniscono un aiuto appropriato alle persone con disabilità nell’esercizio delle loro responsabilità di genitori. Gli Stati Parti devono garantire che i minori con disabilità abbiano pari diritti per quanto riguarda la vita in famiglia. Ai fini della realizzazione di tali diritti e PER PREVENIRE L’OCCULTAMENTO, L’ABBANDONO, LA MANCANZA DI CURE E LA SEGREGAZIONE DI MINORI CON DISABILITÀ, gli Stati Parti si impegnano a fornire informazioni, servizi e sostegni tempestivi e completi ai minori con disabilità e alle loro famiglie.

 

ARTICOLO 24. EDUCAZIONE

http://www.comune.torino.it/pass/informadisabile/files/2016/06/disabiliscuola2.jpg

 Nell’attuazione di tale diritto, gli Stati Parti devono assicurare che:

  • (a) le persone con disabilità non siano escluse dal sistema di istruzione generale in ragione della disabilità e che i minori con disabilità non siano esclusi in ragione della disabilità da una istruzione primaria gratuita libera ed obbligatoria o dall’istruzione secondaria;
  • (b) le persone con disabilità possano accedere su base di uguaglianza con gli altri, ALL’INTERNO DELLE COMUNITÀ IN CUI VIVONO, AD UN’ISTRUZIONE PRIMARIA, DI QUALITÀ E LIBERA ED ALL’ISTRUZIONE SECONDARIA;
  • (c) venga fornito un accomodamento ragionevole in funzione dei bisogni di ciascuno;
  • (d) le persone con disabilità ricevano il sostegno necessario, all’interno del sistema educativo generale, al fine di agevolare la loro effettiva istruzione;
  • (e) siano fornite efficaci misure di sostegno personalizzato in ambienti che ottimizzino il progresso scolastico e la socializzazione, conformemente all’obiettivo della piena integrazione.

 

ARTICOLO 30
PARTECIPAZIONE ALLA VITA CULTURALE E RICREATIVA, AGLI SVAGHI ED ALLO SPORT

https://www.governo.it/sites/governo.it/files/styles/860x600/public/tokio2020.jpeg?itok=Ti_AnopC

 Al fine di consentire alle persone con disabilità di partecipare su base di uguaglianza con gli altri alle attività ricreative, agli svaghi e allo sport, gli Stati Parti adottano misure adeguate a:

(a) incoraggiare e promuovere la partecipazione più estesa possibile delle persone con disabilità alle attività sportive ordinarie a tutti i livelli;

(d) garantire che i minori con disabilità possano partecipare, su base di uguaglianza con gli altri minori, alle ATTIVITÀ LUDICHE, RICREATIVE, AGLI SVAGHI ED ALLO SPORT, INCLUSE LE ATTIVITÀ PREVISTE DAL SISTEMA SCOLASTICO;

(e) garantire che le persone con disabilità abbiano accesso ai servizi forniti da coloro che sono impegnati nell’organizzazione di attività ricreative, turistiche, di tempo libero e sportive.

 

ARTICOLO 8
ACCRESCIMENTO DELLA CONSAPEVOLEZZA

 Gli Stati Parti si impegnano ad adottare misure immediate, efficaci ed adeguate allo scopo di:

  • (a) sensibilizzare la società nel suo insieme, anche a livello familiare, sulla situazione delle persone con disabilità e accrescere il rispetto per i diritti e la dignità delle persone con disabilità;
  • (b) combattere gli stereotipi, i pregiudizi e le pratiche dannose concernenti le persone con disabilità, compresi quelli fondati sul sesso e l’età, in tutti gli ambiti;
  • (c) promuovere la consapevolezza delle capacità e i contributi delle persone con disabilità.
  • 2 (b) promuovono a tutti i livelli del sistema educativo, includendo specialmente TUTTI I MINORI, SIN DALLA PIÙ TENERA ETÀ, un atteggiamento di rispetto per i diritti delle persone con disabilità;

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LE DIRETTRICI ATTUALI

Sul piano dell’espressione culturale e normativa dell’infanzia con disabilità, GRAZIE ALLA TUTELA DEI DIRITTI, sul piano planetario assistiamo attualmente all’espressione di 3 direttrici:

Il RUOLO ATTIVO svolto dai disabili, fin dall’infanzia, nelle proprie scelte, nell’espressione delle loro potenzialità, nella formulazione del proprio progetto di vita

La promozione di una CULTURA DELLA DISABILITÀ scevra dai pregiudizi e dagli stereotipi del passato, grazie anche al contributo e alla testimonianza dei protagonisti stessi

La promozione dell’INCLUSIONE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ in tutti i contesti sociali

In conclusione

I problemi affrontati dai soggetti diversamente abili sono i problemi di tutti, pur tenendo conto della situazione specifica delle persone.
Solo se nel bambino si sviluppa l'autostima è possibile che in lui nascano motivazioni e interessi. Il periodo adolescenziale si presenta come il più difficile per il disabile: gli amici e fratelli cominciano ad allontanarsi, inoltre deve affrontare le trasformazioni del proprio corpo e la nascita degli impulsi sessuali, tutti cambiamenti che comportano un sentimento di inferiorità verso i coetanei. I genitori e gli amici possono aiutare il disabile se anziché concentrare la propria attenzione sulla disabilità lo spingono a mobilitare le sue parti sane, ovvero le sue risorse.
L'impatto provocato dalla diversità del figlio inoltre provoca nei genitori un profondo dolore: talvolta il dolore è tale da generare meccanismi di negazione o rifiuto della realtà https://www.ipsico.it/wp-content/uploads/2019/09/paura-del-rifiuto.jpg che fanno sì che i genitori vogliono vedere il figlio normale a tutti i costi. La famiglia deve elaborare una sorta di lutto che si crea nel momento in cui si prende atto della diversità del figlio, solo dopo aver elaborato la situazione la famiglia può organizzarsi e cercare così di svolgere adeguatamente il proprio ruolo.
Gli studi più recenti hanno mostrato il supporto alle famiglie è più efficace tanto più è organizzato in rete, ovvero un insieme di interventi mirati condotti da una molteplicità di enti (medici, scuola, associazione, servizi sociali) che permettano da un lato al disabile di vivere il più possibile in famiglie e con gli altri e dall'altro permetta ai componenti della famiglia di non dover vivere continuamente a sostegno del disabile.

 

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